Statuto

Costituzione e scopi

Art. 1
È costituita con sede provvisoria in Catanzaro (CZ), Viale Cassiodoro n° 177, un’Associazione di promozione sociale e culturale, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di “ANPVU – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI VAPORIZZATORI PERSONALI”.
L’Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, potrebbe in seguito affiliarsi ad altro Ente di promozione sociale e/o culturale che persegue le stesse finalità, accettandone lo Statuto e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.
Art. 2

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 26 del presente Statuto. L’Associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro.

Art. 3
L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.
L’Associazione rappresenta i Consumatori Italiani di vaporizzatori personali e strumenti di riduzione da danni da fumo ed è impegnata nella diffusione di notizie medico-scientifiche ed esperienze dirette sulla validità dell’utilizzo dei vaporizzatori come mezzi per la riduzione del danno da fumo combusto. Sul territorio italiano ed a livello internazionale si impegna ad offrire supporto ai fumatori nel percorso di cessazione e/o disassuefazione della dipendenza da nicotina tramite l’utilizzo dei vaporizzatori personali. Si impegna nella difesa dei diritti e degli interessi degli svapatori e nella promozione di iniziative volte a favorire la conoscenza dei mezzi di riduzione del danno e chiarire ulteriormente che l’opinione pubblica non può e non deve rimanere all’oscuro della reale efficacia di tali dispositivi nella lotta al tabagismo.
Contrasta la promozione e la vendita illecita di liquidi e prodotti da inalazione, con e senza nicotina, invitando il consumatore a rivolgersi ai soli canali di vendita autorizzati che commercializzano prodotti di qualità certificata e conformi alla normativa.
Promuove, inoltre, il rispetto delle norme nazionali ed europee che regolano il settore del fumo elettronico, nonché il dialogo virtuoso e costruttivo con le Istituzioni, nazionali e internazionali, le Amministrazioni e le Autorità coinvolte nelle attività normative e regolamentari.
Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi purchè residenti in Italia. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Sono previste cinque modalità di Socio:

SOCIO FONDATORE: ha tutti i diritti, facoltà e privilegi del SOCIO ORDINARIO, a cui è equiparato, tranne per il carattere di perpetuità della qualità di Socio (non è soggetto a iscrizione annuale, ma solo al pagamento annuale della quota). A differenza del SOCIO ORDINARIO ha diritto di intervenire e di votare in Assemblea e può candidarsi ed essere eletto a ogni carica del Associazione dal momento di costituzione dell’Associazione;
SOCIO ORDINARIO: ha tutti i diritti, facoltà e privilegi ed è sottoposto a tutti gli obblighi che l’adesione all’Associazione comporta secondo quanto previsto dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento. A partire dal secondo anno ha diritto di intervenire e di votare in Assemblea e può candidarsi ed essere eletto a ogni carica del Associazione. Dovrà inoltre frequentare regolarmente le riunioni, versare senza ritardo le sue quote e partecipare alle attività del Associazione;
SOCIO SOSTENITORE: ha tutti i diritti, facoltà e privilegi del SOCIO ORDINARIO, ma versa una quota annua maggiore secondo quanto previsto dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento.
SOCIO BENEMERITO: ha tutti i diritti, facoltà e privilegi del SOCIO SOSTENITORE, ma versa una quota annua maggiore secondo quanto previsto dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento e sarà citato come tale (su Sua autorizzazione) nel sito ufficiale dell’Associazione.
SOCIO ONORARIO: persona a cui l’Associazione stessa desideri conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell’Associazione o per prestigio personale. Il SOCIO ONORARIO può partecipare alle riunioni, ma non ha il diritto di voto e non può ricoprire cariche. La qualifica di SOCIO ONORARIO è valida a vita e può essere concessa dall’Associazione, su proposta di qualunque Socio, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il SOCIO ONORARIO deve accettare per iscritto la proposta di associazione dell’Associazione. Il ruolo di SOCIO ONORARIO non è incompatibile con quella di SOCIO ORDINARIO, SOSTENITORE o BENEMERITO.

L’aspirante Socio può rivolgere domanda di ammissione all’Associazione in qualunque momento dell’anno, compilando l’apposito modulo e prestando il consenso al trattamento dei dati personali. La domanda è rivolta al Presidente del Consiglio Direttivo ed è accompagnata dal versamento della quota associativa annuale. Nella prima assemblea successiva alla domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo delibera sull’accoglimento della domanda d’ammissione.

E’ a discrezione del Consiglio Direttivo assegnare al Socio che ne faccia richiesta la qualifica di socio sostenitore, in caso contrario tutti i Soci ammessi saranno considerati Soci Ordinari.

Art. 5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’Associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3) versare la quota associativa.
E’ compito del Presidente dell’Associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a
ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile.

Art. 6
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art.7
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
1. frequentare eventuali locali sociali, di servirsi dei servizi gestiti dall’Associazione;
2. prendere parte alle attività promosse dall’Associazione;
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. di esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione.

Art. 8
I soci sono tenuti:
1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Comitato stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9
Il socio cessa di far parte dell’Associazione:
a. per dimissioni;
b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’Associazione o dimostri di non condividere più le finalità della stessa;
e. per radiazione;
f. per decesso.
In caso di trasgressioni alle norme sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:
a. avvertimento;
b. ammonizione;
c. diffida;
d. sospensione a tempo limitato;

e. radiazione.

Patrimonio sociale

Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1. da beni mobili ed immobili che potrebbero divenire di proprietà dell’Associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

4. dagli introiti derivanti da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’Associazione potrebbe porre in essere al fine di autofinanziamento.

Art. 11
Le quote di associazione annuali sono così suddivise:
– Socio Ordinario € 2,00/anno
– Socio Sostenitore € 10,00/anno
– Socio Benemerito € 25,00/anno
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 12

Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Organi dell’Associazione

Art. 13
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

Assemblea

Art. 14
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa Assemblea. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con e-mail con almeno 10 giorni di preavviso e dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea nonché i link audio/video per collegarsi.
La seconda convocazione può aver luogo anche mezz’ora dopo la prima.
Art. 15
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– elegge il Consiglio Direttivo;
– approva il rendiconto economico – finanziario consuntivo;

– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria.

Art. 16
L’Assemblea straordinaria è convocata:
– tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
– allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci;
– allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello Statuto per provvedere all’elezione del terzo probiviro.
L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulle modifiche allo Statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 17
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio e/o videoconferenza a condizione che:
– sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione i link audio/video per collegarsi a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Art. 18

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 19
Le votazioni possono avvenire per votazione, a scrutinio segreto, sulla piattaforma dedicata, alzata di mano o per acclamazione. Alla votazione partecipano tutti i soci.
Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
Art. 20

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio Direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 3 anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Tesoriere, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta per il conseguimento dei propri fini sociali.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 6 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
a) quando l’Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;

b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 24
Il Consiglio Direttivo deve:
– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redigere il rendiconto economico – finanziario;
– compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
– approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
– formulare il Regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
– nominare i Probiviri;
– nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

– favorire la partecipazione dei soci alle attività. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di Responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti Responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 25

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Scioglimento dell’Associazione

Art. 26

La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art. 18.

Art. 27

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale, come previsto dalla legge 383/2000.

Disposizioni finali

Art. 28

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’Associazione, tra i componenti degli organi dell’Associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità:
– due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 29
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.